Il
Liber Augustalis si fonda sul diritto romano, ma vi trova spazio
anche la tradizione normanna dal momento che vi sono inserite ben
65 leggi che si rifanno a quella cultura ed a quelle consuetudini.
Il codice ebbe grande risonanza e diffusione nel regno, visto che
fu tradotto in greco per essere meglio compreso ed applicato da
buona parte della popolazione che parlava questa lingua.
Una edizione delle Costituzioni melfitane.
Secondo Besta, il
Liber Augustalis rappresenta il più grande monumento legislativo
laico del Medio Evo, mentre per Kantorowicz "è l’atto di nascita
dello stato amministrativo moderno". Con queste leggi, che
riaffermano l’universalità del diritto romano, Federico, che si
ispira a Cesare, a Teodosio ed a Giustiniano, vuole combattere la
frammentazione dello stato feudale eliminando i poteri intermedi
ed avocando a sé ogni prerogativa di potere, unico ed
indivisibile.
Le Constitutiones
sono divisi in tre libri (255 titoli):
il primo riguarda il diritto
pubblico (109 titoli)
il secondo, la procedura
giudiziaria (52 titoli)
il terzo, diritto feudale,
privato e penale (94 titoli)
Secondo Federico,
la funzione dell’Imperatore, che in base alla sua mistica
concezione è il rappresentante di Dio sulla terra, è di dirimere
le discordie e di reprimere, utilizzando le leggi per portare
l’uomo sulla retta via. Della Sicilia, non ancora disgregata da
forze feudatarie, vuole fare uno Stato modello, d’esempio a tutti
gli altri regni.
Ecco il contenuto
a grandi linee:
- il potere regio viene
ampliato, per cui baroni e città sono privati dei diritti che si
erano attribuiti abusivamente; la giustizia penale appartiene al
re ed ai suoi magistrati;
- divieto di portare armi senza
autorizzazione
- non è permessa la vendita dei
feudi, in quanto appartengono allo Stato;
- gli ecclesiastici sono
soggetti ai tribunali comuni, non possono giudicare gli eretici,
non possono acquistare terre; se ne hanno in eredità, devono
venderle;
- le città non possono
costituirsi a comune, eleggere consoli o podestà, pena il
saccheggio e la condanna a morte per i capi;
- tutti i sudditi devono pagare
i tributi regi;
- sancisce l’uguaglianza dei
cittadini dinanzi alla legge, difende i deboli contro le
prepotenze baronali, abolisce il giudizio di Dio, organizza la
magistratura e gli uffici.
In tutto ciò
appare la modernità di Federico che, superando la concezione
feudale germanica, ritorna alla tradizione romana affermando
l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Federico elimina
il potere dei baroni, del clero e delle città, e tutte le funzioni
giuridiche ed amministrative vengono esercitate dal re per mezzo
di una organizzazione burocratica centrale, posta alle sue
dipendenze. I magistrati sono stipendiati dallo Stato ed eletti
per un solo anno, salvo riconferma. Per garantire gli introiti
necessari alla vita del regno, crea un saldo sistema finanziario,
basato sulle imposte dirette, con organi incaricati della
riscossione. Organizza inoltre un esercito regolare di Saraceni,
per non dipendere dai baroni e dai comuni che spesso si
sottraevano agli obblighi di fornire la milizia.
Ordinamento
politico: gli organi centrali sono il Sovrano, i grandi ufficiali
della Corona, la Magna Curia ed il Parlamento. Al vertice sta il
re, il solo che possa fare le leggi, dal momento che il suo potere
gli deriva direttamente da Dio. Al suo fianco stanno i grandi
ufficiali della Corona, i moderni ministri con funzioni ed
attribuzioni ben definite. Questi erano cinque presso la corte
normanna, ma Federico ne aggiunge altri due. E qui risiede la sua
modernità: i ministri non sono scelti tra i nobili feudali, come
avveniva in passato, ma tra la gente di cultura, come notai e
giuristi. Essi sono così chiamati: Grande Ammiraglio, Gran
Protonotaro o Logoteca, Gran Camerario, Gran Siniscalco, Gran
Cancelliere, Gran Connestabile, Maestro Giustiziere. La Magna
Curia, sotto il Maestro Giustiziere, rappresenta la Suprema Corte
di Giustizia, con funzioni ispettive e di controllo su tutti i
funzionari. Il Parlamento, infine, era un’assemblea generale alla
quale potevano partecipare, i feudatari, i rappresentanti delle
Università, ed i Comuni demaniali, per essere messi a conoscenza
delle leggi promulgate dal sovrano e non per discuterle od
approvarle. Potevano però fare presente eventuali necessità.
Così infatti
Federico scriveva ai Comuni demaniali: "Duos nuntios vestros ad
nostram presentiam destinatis, qui pro parte vestrum omnium
serenitatis vultus nostri prospiciant et nostram vobis referant
voluntatem". Ai Parlamenti generali o Curie, fanno riscontro le
assemblee provinciali, presiedute da un giustiziere.
Amministrativamente il Regno era diviso in due capitanerie
generali ed in undici giustizierati che, grosso modo,
corrispondevano alle attuali province. Il giustiziere aveva vasti
poteri amministrativi e giudiziari, ed era coadiuvato da giudici e
notai nominati dal re. In questo modo la potenza e l’autonomia dei
baroni era ridotta a quella di un funzionario regio, sotto il
controllo del giustiziere. I comuni aspiravano evidentemente ad
avere una certa autonomia, come le città dell’Italia
settentrionale (more civitatum Lombardiae et Tusciae); ma Federico
non poteva certo concedere alle città siciliane l’autonomia che
vantavano i comuni del nord che andava combattendo: pena la loro
distruzione. Infine i baiuli ed i giudici, eletti dal potere
centrale, esercitavano il loro potere nelle città, considerate
come demaniali, quindi possedimenti dello Stato.
Al vertice delle
finanze c’era la Magna Curia Rationum, una specie di corte dei
conti, con funzioni ispettive; mentre accanto al giustiziere vi
era un camerario. Sono introdotti i monopoli sul sale sulla seta,
sul ferro e sul grano, ma sono abolite le dogane interne, per
facilitare i commerci tra le varie province; mentre sono ridotti
notevolmente i privilegi commerciali che godevano Pisa e Genova.
Vengono unificati pesi e misure (1231: per totum regnum pondera et
mensurae mutantur, ponuntur rotuli et turni.) coniate monete
d’oro, dette "imperiali" ed "augustali" (Imperiali nel 1222, ed
Augustali nel 1231), ricostruita una flotta, ed invogliata
l’agricoltura con l’introduzione di nuove culture (cotone, canna
da zucchero) e la costruzione di masserie. Dopo questi
provvedimenti in tutto il Regno di Sicilia si nota il rifiorire
della vita economica, e quindi un certo benessere.
Copyright ©2002 Federico
Messana